LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’ E’ MOTIVO SUFFICIENTE PER LA PRONUNCIA DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Con Sentenza n.834 del 18.4.16 il Tribunale di Perugia è tornato a pronunciarsi in tema di addebito della separazione. Il caso riguardava un marito che dopo aver scoperto il tradimento della moglie con un amico di famiglia aveva richiesto appunto la separazione giudiziale con addebito alla moglie . Quest’ultima costituitasi in giudizio aveva negato l’esistenza di una relazione extraconiugale ed aveva richiesto a sua volta la pronuncia dell’addebito della separazione al marito, che dedito a numerose attività e passatempi personali aveva dimostrato un sostanziale disinteresse per la vita coniugale. Il Tribunale, accogliendo la domanda del marito, ha sottolineato come la pronuncia dell’addebito sia sottoposta alla prova rigorosa dell’esistenza del nesso causale tra la violazione del dovere coniugale (nella specie l’infedeltà) e la intollerabilità della convivenza . Proprio con riferimento al nesso causale il Tribunale osserva che la violazione del dovere di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri di solidarietà coniugale che determinando, a seguito della scoperta, una normale intollerabilità della convivenza, è di regola motivo sufficiente per la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile della violazione, salvo che non si costata la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Nel caso di specie il Tribunale ravvisa la sussistenza di tale nesso causale nella circostanza per cui prima della scoperta del tradimento la coppia appariva stabile ed equilibrata, tanto da essersi sottoposta, nei mesi immediatamente precedenti al fatto, ad un programma di fecondazione assistita al fine di avere un figlio. Su questi presupposti il Tribunale ha pronunciato l’addebito della separazione alla moglie con relativa perdita, per quest’ultima, dell’assegno di mantenimento.
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Esito per il cliente : favorevole.