2 Aprile, 2017

LA SOLA PROVA DEL DNA NON SCAGIONA DALLA VIOLENZA SESSUALE

Il Tribunale Penale di Perugia, Secondo Collegio, con sentenza n.1677/15 del 9.1.16, ha condannato un cittadino rumeno per il delitto di cui all’art.609 bis C.p., commesso in danno di una connazionale la sera del 12.8.2010. Le indagini erano state avviate a seguito di denuncia querela presentata dalla stessa vittima a qualche ora dall’avvenimento del fatto, l’imputato era stato immediatamente rintracciato dai Carabinieri e sottoposto ad interrogatorio dal PM, durante il quale egli aveva negato ogni addebito. Nonostante l’assenza di un alibi verificato, il P.M. aveva ritenuto di non disporre alcuna misura cautelare e l’imputato rimaneva a piede libero per tutto il processo. Durante le indagini venivano disposti accertamenti non ripetibili sul campione del tampone vaginale della vittima, sul quale era stata rinvenuta una cellula intera maschile, dal quale è stato possibile estrarre il DNA . Sottoposto a confronto con il DNA dell’imputato estratto da un campione di saliva, risultava che il DNA trovato sul tampone vaginale apparteneva con sicurezza ad un soggetto diverso, pertanto, come riferiva il Perito nominato dal PM, la vittima aveva sicuramente avuto un rapporto sessuale nell’arco delle 72 ore antecedenti il prelievo del campione, ma non con l’ imputato. Veniva quindi disposto un incidente probatorio per disporre l’interrogatorio della vittima che, controinterrogata dalla difesa, negava di aver avuto rapporti sessuali nei giorni precedenti, oltre a quello relativo alla violenza subita che, tuttavia riferiva non essere stato un rapporto completo. Nonostante la vittima avesse dichiarato una circostanza falsa in sede di incidente probatorio, in particolare di non aver avuto alcun rapporto sessuale con un altro uomo prima della violenza subita, tuttavia il Collegio ha ritenuto attendibile la sua testimonianza in merito alla violenza subita, giustificando le false affermazioni con l’intento di proteggere la sua relazione affettiva con un cittadino italiano, che ella temeva si sarebbe incrinata qualora lei avesse affermato in sede di incidente probatorio di aver avuto rapporti sessuali con altro uomo nelle poche ore (non più di 72)  precedenti all’avvenuta violenza.

Pertanto, sebbene la prova del DNA lo scagionasse, l’imputato è stato ritenuto colpevole della violenza sessuale, sia in base alla testimonianza della vittima, sia perché in sede di interrogatorio dibattimentale, che egli ha voluto rendere nonostante il parere contrario del difensore d’ufficio, è caduto in diverse contraddizioni sulla ricostruzione della sua attività nel pomeriggio in cui era accaduto il fatto. In particolare la tempistica delle attività che l’imputato aveva dichiarato di aver eseguito quel pomeriggio, non risultava compatibile con le testimonianze rese dalle persone che lui dichiarava di aver incontrato, né con i filmati delle telecamere di un supermercato che lo avevano ripreso nelle vicinanze dell’abitazione in cui si sarebbe consumata la violenza.

La prova del DNA pertanto, favorevole all’ imputato non è stata sufficiente a giudizio del Collegio ad escluderne la responsabilità, avendo il Tribunale dato prevalenza alla testimonianza della vittima, che pure aveva mentito sul rapporto sessuale avvenuto precedentemente alla violenza e sulle altre circostanze di tempo e di luogo che deponevano invece a carico dell’ imputato.

Avv. Giampiero Biscaroni